Appointing the manager of the institution's website
Salve, Il dirigente scolastico ha l'obbligo di nominare il gestore del sito web dell'istituto (azienda esterna), responsabile per il tratamento dati ? Segnalo che il sito web non memorizza informazioni, non vi sono form, tratta i classici cookies e l'albo pretorio, quest'ultimo contiene informazioni di carattere pubblico. Grazie!!!
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La nomina del responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 GDPR, è necessaria quando un altro soggetto effettui un trattamento di dati per conto del titolare.Il GDPR considera dati personali anche gli indirizzi IP dei visitatori, pertanto se il gestore del sito effettua anche il servizio di hosting e ospita i dati dei visitatori sui suoi server (o su quelli di un suo fornitore), andrebbe nominato responsabile in ottica di maggiore compliance.
Se invece il sito della scuola è ospitato sui server dell’istituto, il gestore del sito non effettua alcun trattamento per conto della scuola, ma risulta un soggetto autorizzato dal titolare ad aggiornare e fare la manutenzione del sito. In questo caso, sarebbe opportuna inserire una clausola nel contratto di servizio inerente alla riservatezza e al rispetto delle policy interne della scuola in materia di data protection.
Puoi anche trovare ulteriori informazioni qui:Il GDPR dell’UE: controllori a confronto con processori – Quali sono le differenze? https://advisera.com/eugdpracademy/it/knowledgebase/il-gdpr-dellue-controllori-a-confronto-con-processori-quali-sono-le-differenze/
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Aug 28, 2020